Petizione sui fanghi da depurazione
EUROPEAN PARLIAMENT
The President of the
European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS
Petizione popolare europea su:
In generale, sull’uso di fanghi da depurazione in agricoltura e sulla normativa nazionale italiana in materia di rifiuti
La tutela dell’ambiente e la salvaguardia della salute rappresentano degli indiscussi capisaldi della legislazione e della stessa struttura istituzionale dell’Unione Europea.
La Direttiva del Consiglio 86/278/CEE del 12/06/1986 prevede, all’art. 2, comma primo, lettera a), le tipologie di impianti di depurazione dai quali possono essere prelevati i fanghi da utilizzare, poi, come ammendanti dei terreni agricoli.
L’art. 110 del Decreto Legislativo italiano n. 152/2006 consente ai depuratori di acque urbane anche il trattamento di rifiuti.
Fino al 04/01/2011 i fanghi provenienti da impianti abilitati anche al trattamento di rifiuti non potevano essere impiegati in agricoltura ai sensi del punto 5, lett. h) dell’allegato B) del Decreto Ministeriale n. 367 del 06/11/2003. Secondo questa disposizione normativa vigente in Italia fino allo scorso 4 gennaio, infatti, “i fanghi biologici derivanti dagli impianti di depurazione che trattano rifiuti liquidi NON POSSONO ESSERE riutilizzati in agricoltura”.
Il 04/01/2011 in Italia è, però, entrato in vigore il Decreto Legislativo 219 del 10/12/2010 che recepisce la Direttiva sui rifiuti 98/2008/CE e la 2009/90/CE. Tale provvedimento nazionale ha abrogato il Decreto Ministeriale 367/2003, senza null’altro prevedere in fatto di impianti che trattino acque reflue e pure rifiuti.
Il vuoto normativo che si è così venuto a creare potrebbe comportare un uso in agricoltura di fanghi che, comunque, abbiano un’origine non espressamente contemplata dalla Direttiva 86/278/CEE del 12/06/1986 e dalla relativa norma di attuazione, il Decreto Legislativo italiano n. 99 del 27/01/1992.
Dal tenore letterale delle due disposizioni (quella comunitaria e quella nazionale) appena evocate non pare, infatti, possibile uno spargimento su terreni coltivati di materiale che sia classificabile – in tutto o anche solo in parte - come “rifiuto”.
Non a caso la Direttiva 98/2008/CE, all’art. 2, comma secondo, esclude dalla propria applicazione – relativa ai rifiuti – le “acque reflue”.
***
In questo contesto vanno evidenziati degli ulteriori aspetti che gli scriventi Cittadini Europei intendono sottoporre all’attenzione delle competenti Istituzioni Comunitarie:
- anche ai meno esperti appare palese la particolare tipologia di acque trattate dagli impianti industriali. Ora, alla luce del noto principio di precauzione in materia di tutela dell’ambiente e della salute umana, non riteniamo giustificabile l’attuale assimilazione comunitaria e nazionale delle acque reflue civili e domestiche a quelle industriali. Ben è vero che le analisi finali dovrebbero equiparare gli apporti delle due tipologie di produzioni in termini di quantità e di qualità di inquinanti e di metalli pesanti. Ma è altrettanto evidente che l’odierna normativa non impone controlli quotidiani sul materiale in ingresso nei depuratori promiscui. La lavorazione industriale comporta di per se stessa il rischio di contaminazioni, di fuoriuscite e di sversamenti di sostanze varie, idrocarburi e altri inquinanti. Ciò anche solo per brevi periodi, a volte pure nell’ordine di qualche ora. L’obbligo di analisi esiste già, non li si mette in dubbio, ma non si tratta di controlli giornalieri. Soprattutto negli impianti di dimensioni e di capienza maggiori sembra, quindi, sussistere il rischio di limitate e saltuarie – ma non per questo meno gravi – contaminazioni. Sarebbe, pertanto, auspicabile distinguere normativamente gli impianti di depurazione che trattino acque reflue domestiche e civili (gli unici da abilitare alla produzione di fanghi da spandere in agricoltura) e quelli che si occupino di acque reflue industriali e urbane (nelle quali rientrano, per l’appunto, anche gli apporti industriali e quelli da dilavamento delle strade). Da evidenziare al proposito come, nel nome del citato principio di precauzione, a partire dal 2003 la Confederazione Elvetica abbia disposto l’incenerimento di qualsiasi fango di depurazione, compresi quelli provenienti da impianti domestici e civili.
- La normativa italiana e quella europea non paiono prevedere alcun obbligo di analisi dei campioni prima del loro concreto spargimento. Esistono dei controlli obbligatori ciclici all’impianto di prelievo che vanno ripetuti nel tempo ma i test sui fanghi che materialmente stanno per essere sparsi risultano solamente facoltativi. Ciò stando al testo lessicale dei provvedimenti in esame (si veda, ad esempio, la normativa italiana, che nulla assoggetta a carico dell’Ente autorizzante nei dieci giorni di tempo tra la notifica del piano di utilizzo di fanghi e il loro concreto spandimento). Il settore dei rifiuti e affini è facilmente interessato a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Allo scopo di scongiurare il pericolo di inquinamento di terreni sui quali sono coltivati beni destinati all’alimentazione umana e animale sarebbe, quindi, il caso di prevedere un obbligo di analisi preventiva di ciascun lotto di fanghi che si intende adoperare. Solo a campionatura effettuata, l’Autorità Nazionale di competenza dovrebbe fornire l’autorizzazione ad utilizzare quei fanghi e non già i fanghi in generale. Sarebbe anche opportuno che tali analisi venissero effettuate a spese dell’utilizzatore finale ma solo ed esclusivamente ad opera di laboratori e Autorità pubbliche. Ciò per garantire la massima neutralità degli esiti delle prove stesse.
***
Tutto ciò premesso, noi Cittadini Europei chiediamo al Parlamento Europeo di:
a) intervenire presso la Commissione Europea, segnalando il caso indicato in narrativa, affinchè la stessa valuti se la richiamata normativa italiana sia in linea con l’aquis comunitario sull’uso in agricoltura di fanghi di depurazione alla cui produzione concorrano anche impianti nei quali vengono trattati rifiuti;
b) alla luce del principio di prevenzione in materia di tutela della salute umana e di salvaguardia dell’ambiente, modificare la legislazione comunitaria per addivenire ad un uso in agricoltura dei soli fanghi provenienti dalla depurazione di acque civili e non già industriali o a queste assimilabili.
c) modificare la normativa europea per imporre agli Stati membri un obbligo di analisi di tutti i fanghi prima del loro concreto spargimento, analisi che siano a carico dell’utilizzatore ma eseguite solo ed esclusivamente da parte di organi, laboratori e/o Autorità pubbliche.
Pordenone, ITALIA, 09/03/2011
In nome e per conto
dell’Associazione onlus ACQUA
Avv. Fabiano Filippin
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